Gentile Collega,
l'associazione ha organizzato il corso LA RIFORMA DEL PROCESSO DI FAMIGLIA - IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2022, per iscriversi basta inoltrare richiesta alla mail associazionetuteladeidiritti@gmail.com. Il corso si svolgerà da remoto ed eventualmente in presenza con minimo di 20 partecipanti.
Costo Euro 50,00 (importo sarà ridotto del 50% per soci e sostenitori)
PROGRAMMA
11 Maggio 2022 – Ore 15,30-19,30
IL TRIBUNALE PER LE PERSONE MINORENNI E LE FAMIGLIE
-COMPETENZA
-RITO APPLICATO
-LE DECADENZE E LE PRECLUSIONI
-I PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
RELATORI:
Pres. Vincenzo VITALONE Magistrato Tribunale di Roma Sezione I
Prof. Piero SANDULLI
Avv. Matteo SANTINI
Avv. Lello SPOLETINI
18 Maggio 2022 – Ore 15,30-19,30
MODIFICHE DEL PROCESSO
-IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE
-ART. 709 Ter C.p.c.
-art. 403 cc
-PROVVEDIMENTI EMPORANEI ED URGENTI
-RECLAMO
-APPELLO
RELATORI:
Pres. Vincenzo VITALONE Magistrato Tribunale di Roma Sezione I
Avv. Pompilia ROSSI
Avv. Matteo SANTINI
Avv. Lello SPOLETINI
25 Maggio 2022 – Ore 15,30-19,30
MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
RELATORI:
Prof. Piero SANDULLI
Avv. Marina MARINO
Avv. Novella TELESCA
Avv. Marco CALABRESE
Le disposizioni riguardanti la riforma del processo in senso stretto, ai sensi del primo comma dell’art. 1 (ci riferiamo ai principi direttivi contenuti nel comma 23, a cui si aggiunge il comma 26 sull’art. 336 c.c.), saranno tradotte negli articolati dei decreti legislativi che il Governo deve approvare entro un anno, poiché la legge è entrata in vigore il 24 dicembre 2021 (quindi il 24 dicembre 2022).
I decreti legislativi disciplineranno il regime transitorio e la entrata in vigore delle nuove norme sul rito (che tuttavia dovrebbe essere quello ordinario delle preleggi).
Le disposizioni di cui al comma 24, che fissano i principi direttivi relativi alla disciplina ordinamentale del nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, dovranno anch’esse essere tradotte negli articolati dei decreti legislativi, tuttavia il legislatore nello stesso comma 24 lett. stabilisce che la loro entrata in vigore è prorogata di due anni dalla entrata in vigore dei decreti delegati.
La lunga dilazione è dovuta all’impegno di spesa implicato, che non può essere sostenuto immediatamente.
Infine i commi 27, sull’art. 403 c.c., 28 sull’art. 38 disp att c.c., 30 e 31 sugli artt. 78 e 80 c.p.c. e 33, sull’art. 709 ter c.p.c. e infine 34 sull’art. 13 disp. att. c.p.c., 35 sulla negoziazione assistita, secondo il comma 27 entrano in vigore 180 giorni dopo l’entrata in vigore della legge delega, ovvero per i procedimenti instaurati dopo quella data.
La data è fissata per il 22 giugno 2022. Si tratta dunque di disposizioni immediatamente modificate dalla legge delega (che in questo non delega ma novella immediatamente), con la particolarità che non entreranno in vigore nei processi pendenti, ma in quelli di nuova introduzione, con un regime transitorio tipicamente processuale: tempus regit actum.
Dunque le disposizioni, che passeremo in rapida rassegna entrano in vigore per i procedimenti introdotti con ricorso depositato dopo il 22 giugno 2022.
Ne consegue che inizialmente le nuove disposizioni di immediata entrata in vigore (22 giugno 2022) e le disposizioni del rito unico che saranno dettate dai decreti delegati entro un anno, avranno modo di essere applicate ancora nella ripartizione delle competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, mentre solo in un secondo momento innanzi al tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Ma vi è di più; alcune disposizioni, con la istituzione di quest’ultimo, saranno destinate a decadere, in particolare l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.c. che tanti problemi ha suscitato e che tanti susciterà anche nella nuova formulazione di immediata entrata in vigore.
Disposizioni immediatamente precettive. La competenza attrattiva del tribunale ordinario
Si tratta dell’intervento (art. 1, comma 28) sull’art. 38 disp. att. c.c., il quale chiarisce letteralmente i dubbi del recente passato sull’ampiezza della vis atractiva del tribunale ordinario, estendendola tuttavia anche al caso in cui il procedimento innanzi al tribunale ordinario sia introdotto dopo la pendenza del procedimento innanzi al tribunale per i minorenni, non valendo più la regola della prevenzione, contenendo in tal modo i rischi di contrasto di giudicati tra decreti sulla responsabilità genitoriale e sentenze sull’affidamento in sede di separazione o divorzio.
L’attuazione delle misure
L’unico limite a una trattazione così ampia è rappresentato dall’art. 709 ter c.p.c. il quale se riferito all’attuazione di provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni, dovrà essere necessariamente introdotto innanzi a tale autorità, qualora sia introdotto autonomamente, e qualora fosse introdotto innanzi al tribunale ordinario, rende necessario un trasferimento del procedimento innanzi alla prima autorità.
Diverso il caso in cui sia introdotto incidentalmente, quando ancora pende il processo di merito innanzi al tribunale ordinario, poiché in tal caso prevale l’attrazione verso quest’ultimo. L’art. 709 ter c.p.c. inoltre vede novellato il numero 3 del 2° comma, che in superamento di un diverso orientamento giurisprudenziale, ammette la misura coercitiva, dettata dall’art. 614 bis c.p.c., come possibile esito del procedimento.
Il curatore speciale del minore
Di immediata applicazione e di grande interesse le norme relative al curatore speciale del minore attraverso un intervento che riguarda sia l’art. 78 e sia l’art. 80 del codice di rito.
Ferma restando la nomina del curatore speciale in caso di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, l’obbligatorietà della nomina del rappresentante speciale del minore si espande al caso relativo al procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale (ipotesi nella quale l’art. 336, u.c., c.c., rimasto sostanzialmente inattuato, prevedeva la nomina di un difensore del minore), al procedimento di affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983, ai procedimenti di cui all’art. 403 c.c., di cui si dirà in seguito; si estende, altresì, nei casi in cui si ritenga inadeguata la rappresentanza processuale operata dai genitori nell’interesse di figli o nei casi in cui il minore ne faccia richiesta avendo compiuto i 14 anni. Le ipotesi contemplate nel nuovo 3° comma dell’art. 78 sono obbligatorie, salvo (nuovo 4° comma della stessa norma) la nomina a discrezione del giudice di un curatore speciale, se i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
L’art. 80 cit. affida al giudice che procede la nomina del curatore speciale, anche nell’ipotesi di procedimenti di natura cautelare, consentendo al medesimo giudice di attribuire al curatore speciale del minore “poteri di rappresentanza sostanziale”. La norma poi impone al curatore speciale l’ascolto del minore e consente allo stesso minore che ha compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al pm, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina.
Alla luce di tali disposizioni il curatore speciale del minore condensa le separate figure originarie del curatore ex art. 78 c.p.c. e del difensore del minore: il nuovo curatore assume le vesti anche di difensore tecnico del minore, ciò che sarà consentito, con la nuova specializzazione, agli avvocati iscritti allo speciale albo.
Le misure della pubblica autorità a favore di minori, il loro sindacato giurisdizionale
La previsione, contenuta nell’art. 403 c.c., sugli interventi della pubblica autorità in caso di abbandono morale o materiale del minore che non sottoponeva ad alcun controllo giurisdizionale gli atti relativi, viene novellata, modificandone i presupposti e prevedendo un articolato iter di verifica e controllo in sede giurisdizionale.
Quanto al sindacato giurisdizionale è stabilito l’immediato avviso orale del provvedimento al p.m. presso il tribunale per i minorenni, con trasmissione entro le 24 ore delle misure adottate, corredate di documentazione utile e di una sintetica relazione.
Il p.m. entro le 72 ore successive, se non revoca i provvedimenti, ne chiede la convalida al tribunale per i minorenni, potendo assumere sommarie informazioni e compiere accertamenti, richiedendo se del caso, misure decadenziali o limitative della responsabilità genitoriale. Nelle 48 ore successive il tribunale, con decreto, provvede sulla convalida nominando il curatore speciale del minore, il giudice relatore, fissando l’udienza innanzi al collegio. Il decreto viene comunicato al p.m. e notificato ai titolari della responsabilità genitoriale e al curatore speciale.
All’udienza si procede all’interrogatorio libero delle parti, all’assunzione delle informazioni, e all’ascolto del minore e all’esito, entro 15 giorni, si provvede con decreto alla conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Entro 10 giorni dalla comunicazione il decreto può essere reclamato innanzi alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 739 c.p.c. Qualora la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida del p.m. e il decreto del tribunale non rispettano rigorosamente i termini fissati, che hanno perciò natura perentoria, il provvedimento emesso perde efficacia.
La soluzione del collocamento in comunità familiare è ipotesi residuale dovendosi preferire l’affidamento familiare. Si tratta di una norma di alta garanzia anche se volta a dettare termini temporali che inducono un impegno degli organi coinvolti particolarmente intenso.